Il Dipartimento del Tesoro ha posto in pubblica consultazione uno schema di decreto disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di soggetto depositario, sulla base della normativa e della regolamentazione in essere per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In particolare, si traccia un quadro di riferimento prudenziale, volto a preservare la capacità patrimoniale e la stabilità finanziaria dell'ente, nel quale gli enti previdenziali possono perseguire gli assetti che ritengono ottimali nell'investimento del proprio patrimonio, garantendo al contempo un'adeguata tutela previdenziale agli iscritti a fronte della contribuzione obbligatoria da questi ultimi effettuata. Di seguito, le principali previsioni di carattere prudenziale e organizzativo:

  • gli enti si dotano di strutture tecnicamente e professionalmente adeguate e compatibili con la dimensione e complessità del portafoglio e alla politica di investimento che intendono adottare;
  • si prevede una maggiore responsabilizzazione nel controllo e nella gestione dei rischi, anche attraverso la previsione di modelli gestionali congruenti e una diversificazione degli investimenti;
  • la struttura interna è volta a garantire un'adeguata copertura delle passività previdenziali, ottimizzare i risultati, diversificare il portafoglio e ridurre i costi di gestione, transazione e funzionamento;
  • l'attività di investimento è coerente con il profilo di rischio dell'Ente e con la struttura temporale delle passività da esso detenute, per assicurare l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti, secondo il principio di sana e prudente gestione;
  • le risorse degli enti previdenziali possono essere investite in forma diretta ed indiretta, tramite convenzioni;
  • nel caso di convenzioni, la scelta del gestore è effettuata sulla base di un processo di selezione che garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento, improntato a criteri di proporzionalità, tale da assicurare la coerenza tra le modalità gestionali e gli obiettivi fissati preventivamente dagli amministratori. Le procedure di selezione sono improntate a correttezza e trasparenza ed è utile rammentare che non si applica in questo caso il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), che altrimenti la legge richiama per questi enti in virtù dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento dei contributi;
  • strategia, obiettivi e rischi di investimento sono resi pubblici in un documento sulla politica di investimento, da pubblicarsi altresì sul sito web degli enti;
  • tra i limiti quantitativi si segnalano (i) gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari sono contenuti entro il limite del 20 per cento del patrimonio dell'Ente, salvo uno speciale regime transitorio, (ii) è prevalente l'investimento in strumenti negoziati nei mercati regolamentati, (iii) nel caso di quote di OICR, sono rispettate una serie di condizioni che assicurino la coerenza di tale investimento con la politica dell'ente previdenziale e il rispetto dei criteri di prudenza, efficienza ed efficacia, anche applicando il cosiddetto criterio del 'look through', (iv) l'utilizzo di strumenti derivati è ammesso per sole finalità di copertura o di efficiente gestione, precludendo quindi attività di tipo speculativo in leva e (v) è fatto divieto di stipulare contratti in derivati connessi a merci per i quali esiste l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza;
  • le attività detenute direttamente o conferite in gestione, nonché le passività legate alle prestazioni istituzionali, sono riepilogate in un prospetto a valori correnti. Le valutazioni sono riportate in un apposito e separato prospetto, da redigersi e approvarsi contestualmente al bilancio annuale, oggetto di trasmissione alle Autorità vigilanti entro venti giorni dalla sua approvazione e di pubblicazione negli stessi termini sul sito web degli enti interessati;
  • gli enti si avvalgono di un depositario, che è tenuto a seguire le direttive dell'ente previdenziale o del gestore, assicurandone la conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
  • si prevede un'adeguata gestione delle diverse situazioni di conflitto di interesse, con l'introduzione di un obbligo di prevenzione, gestione e controllo degli stessi tramite adeguate strutture organizzative; e
  • sono definite le fattispecie di incompatibilità tra le funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente e le medesime funzione svolte nel gestore convenzionato e nel depositario e in altre società dei gruppi cui essi appartengono.

Le citate disposizioni rivestono particolare importanza, sia per gli enti direttamente interessati, che avranno un periodo di 18 mesi per l'adeguamento (e di cinque anni per la dismissione degli investimenti immobiliari diretti eccedenti i limiti), sia per la struttura dei mercati di riferimento, dati gli adeguamenti nella politica di investimento delle grandi masse gestate.

Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 5 dicembre 2014.

Indichiamo di seguito il link ai documenti sopra citati:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche
/Documento_di_consultazione_schema_di_Decreto_Enti_previdenziali.pdf

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche
/Schema_decreto_limiti_investimento_Enti_previdenziali.pdf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.